Per l'accesso alla Naspi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza dell'adesione del dipendente ad accordi collettivi aziendali, rileva la data di adesione all'accordo stesso e quella di risoluzione del rapporto. Con la circolare 180/2021 Inps riepiloga le ipotesi in cui può essere concessa l'indennità di disoccupazione, con particolare riferimento al caso introdotto dal decreto legge 104/2021, in base al quale, a fronte del blocco dei licenziamenti introdotto in via emergenziale durante la pandemia da Covid-19, i lavoratori che aderiscono a un accordo collettivo di esodo in vigenza del divieto di licenziamento possono ottenere la Naspi.
Il blocco è stato introdotto inizialmente fino al 30 giugno 2021 e successivamente prorogato al 31 ottobre e al 31 dicembre a fronte dell'utilizzo di determinati ammortizzatori emergenziali.
Inps precisa che per i lavoratori di aziende a cui il divieto di licenziamento è scaduto il 30 giugno, l'accesso alla Naspi è consentito se l'adesione all'accordo collettivo e gli effetti della risoluzione del rapporto di lavoro sono avvenuti entro tale data.
Per le cessazioni collegate a un accordo collettivo successive al 30 giugno, la Naspi è riconosciuta solo se al momento della risoluzione all'azienda si applica ancora il divieto di licenziamento.