Il D.Lgs. 192/2021 (in vigore da ieri) attua la Direttiva unionale 2018/1910 (quick fixes) e introduce una normativa ad hoc sulle transazioni a catena che vengono realizzate in ambito unionale, sulle operazioni di call-off stock e sulla natura sostanziale dell’identificativo Iva del soggetto cessionario e dei relativi modelli Intrastat. L’articolo 36-bis viene recepito integralmente nella normativa interna con l’introduzione dell’articolo 41-ter, D.L. 331/1993, esplicitando nell’ultimo comma che la disposizione non si applica alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche, la cui norma è stata introdotta nel decreto Iva all’articolo 2-bis, a seguito del recepimento della direttiva e-commerce. In effetti, la disposizione impone agli operatori una rivisitazione dei propri flussi e va letta contestualmente all’articolo 40 dello stesso Decreto, norma che disciplina la territorialità degli acquisti intracomunitari. Il punto più delicato da considerare è che la disposizione introduce le regole per definire, in caso di vendite a catena intraunionali (ad esempio nel caso di triangolari), quale sia l’operazione non imponibile e prevede stretti vincoli su chi ovvero per conto di chi (solitamente il soggetto intermedio) debba essere realizzato il trasporto.