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Nelle vendite a catena obbligo di individuare l’operazione non imponibile ai fini Iva

Pubblicato il 02 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il D.Lgs. 192/2021 (in vigore da ieri) attua la Direttiva unionale 2018/1910 (quick fixes) e introduce una normativa ad hoc sulle transazioni a catena che vengono realizzate in ambito unionale, sulle operazioni di call-off stock e sulla natura sostanziale dell’identificativo Iva del soggetto cessionario e dei relativi modelli Intrastat. L’articolo 36-bis viene recepito integralmente nella normativa interna con l’introduzione dell’articolo 41-ter, D.L. 331/1993, esplicitando nell’ultimo comma che la disposizione non si applica alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche, la cui norma è stata introdotta nel decreto Iva all’articolo 2-bis, a seguito del recepimento della direttiva e-commerce. In effetti, la disposizione impone agli operatori una rivisitazione dei propri flussi e va letta contestualmente all’articolo 40 dello stesso Decreto, norma che disciplina la territorialità degli acquisti intracomunitari. Il punto più delicato da considerare è che la disposizione introduce le regole per definire, in caso di vendite a catena intraunionali (ad esempio nel caso di triangolari), quale sia l’operazione non imponibile e prevede stretti vincoli su chi ovvero per conto di chi (solitamente il soggetto intermedio) debba essere realizzato il trasporto.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).