L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 796/E/2021, ha ribadito che tutti i casi in cui l’agire del trustee sia limitato o condizionato dalla volontà del disponente o dei beneficiari, il trust, pur validamente istituito ed esistente sotto il profilo civilistico, può essere considerato inconsistente sotto il profilo fiscale, con la conseguenza che i redditi imputati al trust sono, in effetti, da riferire al disponente e da sottoporre a tassazione secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.