La CTR Lombardia, con la sentenza n. 3788/XVII/2021, ha affermato che le irregolarità riscontrate dal fisco in merito all’acquisto della merce, alla sua provenienza e al relativo trasporto sono idonee a provare la consapevolezza del cessionario o per lo meno la conoscibilità della frode da parte dello stesso. In tal senso, rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti l’infedeltà fiscale del fornitore che (oltretutto) ha trasferito la sede all’estero dopo un breve periodo di attività, lo stato di nullatenenza del socio unico e amministratore della società venditrice, le stranezze relative alle modalità di approvvigionamento e trasporto, oltre che le irregolarità della ditta esecutrice dei trasporti. In mancanza di verifiche sull’adeguatezza e solidità del fornitore, nonostante l’entità degli acquisti, sull’origine e provenienza della merce e sull’affidabilità del trasportatore, è dunque lecito concludere che l’acquirente non abbia fatto uso della diligenza esigibile da un operatore accorto. Di conseguenza, è legittima la contestazione di indetraibilità dell’Iva relativa alle fatture ricevute, in quanto soggettivamente inesistenti.