I calcoli da eseguire non sono semplici nemmeno per l’acquirente, con l’aggravante che costui, per eseguire una corretta deduzione dell’ammortamento, deve farsi consegnare i dati dal cedente. Una simile collaborazione, “necessaria” tra cedente e cessionario, dovrebbe essere oggetto di previsione normativa poiché in assenza di obbligo a fornire i dati dal cedente al cessionario non si capisce come debba comportarsi quest’ultimo per dedurre il costo del marchio acquisito se il cedente non gli fornisce i dati, né quali siano eventuali profili sanzionatori che gravino sul cedente, anche per la fornitura di dati errati. Tutto ciò in quanto il cessionario deve conoscere il residuo da ammortizzare del maggior valore rivalutato al netto della minusvalenza realizzata.