Sono numerose le imprese che non hanno ancora esercitato l’opzione per gli oneri documentali in tema di transfer pricing relative all’esercizio 2020 entro il termine dello scorso 30 novembre. Anche se non sono state concesse proroghe, la circolare 15/E ha confermato la possibilità di presentare entro 90 giorni una dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva indicando nella stessa il possesso della documentazione e apponendo la firma elettronica con marca temporale su Masterfile e Documentazione nazionale. È fatta salva l’applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso. È stata chiarita l’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis, che consente di comunicare il possesso della documentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ad esempio nel modello Redditi 2022 per l’esercizio 2020. La documentazione può inoltre essere modificata in momenti successivi, entro i termini stabiliti dall’articolo 43, D.P.R. 600/1973, con dichiarazione integrativa a sfavore se il contribuente ha correttamente aderito entro i termini ordinari o nei 90 giorni successivi, anche avvalendosi della remissione in bonis. La circolare ha previsto nuove informazioni da inserire nel set documentale. Una novità sull’idoneità è contenuta nel § 11 della circolare, che determina un cambio di paradigma totale rispetto al vecchio regime.