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Sì alla modifica dello statuto sottoposta a condizione

Pubblicato il 06 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la nuova massima n. 199 del 23 novembre 2021 il l Consiglio notarile di Milano ha affermato la legittimità dell’apposizione di condizioni alle delibere dell’assemblea e del consiglio di amministrazione di società (vale a dire la subordinazione della loro efficacia al verificarsi di un evento futuro e incerto). La massima specifica che dette condizioni: possono essere sia di tipo sospensivo (la delibera resta inefficace e diviene efficace solo nel momento in cui si verifica l’evento dedotto in condizione), sia di tipo risolutivo (la delibera condizionata è immediatamente efficace, salvo perdere tale efficacia nel momento in cui si verifichi l’evento dedotto in condizione); non hanno il tipico effetto retroattivo della condizione apposta al contratto (articolo 1360, cod. civ.) per la ragione che gli eventi della vita societaria sono regolamentati dallo statuto vigente nel momento in cui essi si svolgono e che, dunque, sarebbe implausibile ritenerli regolati da uno statuto che, in futuro, divenga vigente (per effetto del verificarsi di una condizione sospensiva) o perda la sua vigenza (per effetto del verificarsi di una condizione risolutiva) in dipendenza dell’accadimento di un evento di incerta verificazione nel momento in cui è adottata la delibera che viene sottoposta a condizione.

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