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Chiarimenti dell'INL sulla sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza

Pubblicato il 10 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Dopo le prime indicazioni fornite con la circolare 3/2021, l'Ispettorato nazionale del lavoro dirama, con la circolare 4/2021 , ulteriori chiarimenti in tema di provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, così come da ultimo modificato dal Dl 146/2021 ora in fase di conversione in legge, soffermandosi più in particolare sulle violazioni, elencate al nuovo allegato I del Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, che ne comportano l'adozione.
Di particolare rilievo l'attenzione riservata alle più complesse violazioni indicate ai punti 3 e da 6 a 12, rispetto alle quali l'Ispettorato individua una specifica competenza nella verifica riservata al proprio personale con qualifica tecnica. Gli uffici territoriali vengono quindi esortati a implementare la collaborazione con le aziende sanitarie locali per procedere a controlli congiunti. In tali casi, qualora si riscontrino sia violazioni di cui all'allegato I sia fattispecie di lavoro nero, sarà opportuno adottare un unico provvedimento di sospensione e un unico provvedimento di revoca.
Con riferimento, invece, alle altre violazioni (punti 1 - 2 - 4 e 5), prevalentemente di natura documentale, nonché, ovviamente, in caso di riscontro di personale non in regola in misura almeno pari al 10% dei lavoratori presenti, le stesse potranno portare alla sospensione dell'attività anche in caso di controlli effettuati dal personale ispettivo "amministrativo" dell'Inl, nonché dai funzionari di vigilanza Inps e Inail. In generale, nella fase del primo accesso ispettivo, rispetto alle violazioni in materia di salute e sicurezza, ai fini dell'adozione del provvedimento non sarà necessario entrare nel merito del documento o dell'adempimento richiesti dalla specifica norma del Dlgs 81/2008, limitandosi alla verifica della sua esistenza o effettuazione.
Da sottolineare che, nell'ipotesi del Dvr (punto 1), la sospensione potrà essere adottata non solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia proceduto alla sua materiale redazione ma anche laddove il documento non sia presente sul luogo di lavoro oggetto dell'ispezione. In tale ultimo caso, tuttavia, il provvedimento avrà decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo e sarà possibile richiederne l'annullamento esibendo il documento che dovrà riportare una data certa, anteriore all'accesso ispettivo. Va ricordato che, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008, la data certa del Dvr può essere provata mediante la sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
Un ulteriore aspetto rilevante attiene al punto 3 in materia di formazione e addestramento. Rispetto a tale fattispecie, l'Inl ricorda che la sospensione potrà scattare unicamente ove, in ragione della mansione specifica prevista per il lavoratore, lo stesso debba non solo essere formato ma anche concretamente addestrato. In tutti gli altri casi, in particolare nelle ipotesi di lavoro irregolare, per sanare anche gli aspetti di salute e sicurezza inerenti alla formazione, ottenendo la revoca della sospensione, sarà sufficiente dimostrare l'avvenuta prenotazione della stessa, fermo restando che il lavoratore, fino quando non sarà stato formato e addestrato, non potrà eventualmente svolgere le mansioni specifiche per le quali sono richiesti detti adempimenti.
Da ultimo non va dimenticato che, di norma, in tutte le ipotesi di violazioni in materia di salute e sicurezza, salvo specifici casi riguardanti il Dvr, oltre al provvedimento di sospensione dovrà essere adottata anche la prescrizione obbligatoria prevista dal Dlgs 758/1994 per estinguere la contravvenzione in via amministrativa il reato, invitando il datore di lavoro a sanare l'irregolarità accertata che ha comportato la sospensione.

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