L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 956-2412/2021, ha affermato che le somme che l’acquirente di partecipazioni sociali ottiene a fronte del verificarsi di passività – non determinabili in maniera precisa al momento della stipula del contratto di compravendita ma previste in specifiche clausole di indennizzo – non costituiscono sopravvenienze attive (in base all’articolo 88, comma 3, lettera a, Tuir): si tratta, piuttosto, di una rettifica patrimoniale del costo di acquisto.