Notizia

Lo sgravio parziale non conduce ad annullare tutta la cartella

Pubblicato il 14 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n 39660/2021, ha stabilito che nell’impugnazione di una cartella di pagamento, il giudice, una volta accertata la riduzione parziale della pretesa contenuta nell’originario avviso di accertamento, per effetto di un titolo definitivo, non può invalidare l’intera cartella ma deve annullare solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario.

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).