La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n 39660/2021, ha stabilito che nell’impugnazione di una cartella di pagamento, il giudice, una volta accertata la riduzione parziale della pretesa contenuta nell’originario avviso di accertamento, per effetto di un titolo definitivo, non può invalidare l’intera cartella ma deve annullare solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario.