Sono in vigore da ieri le nuove disposizioni del codice civile che impongono ai candidati alla nomina di membri dell'organo amministrativo di una società di capitali (e alle società che si apprestano a effettuare la nomina), di far precedere questa nomina «dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea». Questa nuova espressione normativa è contenuta nel secondo periodo dell'articolo 2383, comma 1, cod. civ., introdotto dall'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 183/2021.