Durante l’iter di conversione in legge, il Dl 146/2021 imbarca un paio di modifiche in materia di ammortizzatori sociali. La più rilevante è quella apportata dall’articolo 11-bis, con cui si prevede l’ennesimo differimento dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale targati Covid-19 e di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo degli stessi scaduti nell’arco temporale che va dal 31 gennaio al 30 settembre 2021.
Si tratta del terzo intervento di sanatoria realizzato nei 18 mesi di normativa emergenziale. La nuova disposizione, peraltro, oltre a intervenire su alcuni periodi (dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021) già oggetto di precedente sanatoria, per la prima volta differisce anche i termini per il conguaglio dei trattamenti con causale Covid-19.
Pur non disconoscendo il vantaggio che ne deriva a chi non è stato puntuale, la norma potrebbe essere, per certi versi, discutibile. Si osserva, infatti, che la decadenza assolve a finalità di certezza del diritto e tempestività nell’erogazione delle prestazioni. Prova ne sia che il disegno di riforma degli ammortizzatori rende strutturale, anche se con termini leggermente più ampi (due mesi invece di uno), la disposizione anche per le richieste di pagamenti diretti connessi al regime ordinario; resta tuttavia da considerare che ripetuti interventi di sanatoria rischiano di demotivare chi, in ossequio alla normativa di base, ha sempre rispettato i termini, a volte anche con enorme sacrificio.
In base alla nuova previsione, rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di cassa (ordinaria, in deroga e Cisoa) e di assegno ordinario (Fondi di solidarietà e Fis) connesse all’emergenza riferite a periodi da dicembre 2020 ad agosto 2021 compreso.
Sul fronte dei dati utili al pagamento diretto o al saldo dei trattamenti emergenziali, il nuovo differimento riguarda la trasmissione dei flussi riferiti a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica terminati ad agosto 2021, ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.
Rispetto al conguaglio, rientrano nella moratoria tutte le situazioni in cui il termine ordinario di decadenza semestrale previsto dall’articolo 7 del Dlgs 148/2015, per il recupero delle somme anticipate dalle aziende ai dipendenti a titolo di cassa Covid, è scaduto nel periodo interessato dal differimento che va dal 31 gennaio al 30 settembre 2021.
Se, come plausibile, l’Inps dovesse riproporre le medesime indicazioni già fornite in casi analoghi, la situazione che si andrebbe a delineare sarebbe la seguente:
- chi ha omesso di inviare le domande ricadenti nel nuovo differimento, avrà tempo fino al 31 dicembre 2021 per provvedere alla relativa trasmissione;
- le istanze già inviate e respinte per intervenuta decadenza è plausibile che vengano riprese in carico e definite direttamente dall’Inps;
- per quelle miste, riguardanti anche periodi decaduti, che sono state oggetto di parziale accoglimento, l’Inps potrebbe richiederne la riproposizione solo con riferimento ai periodi decaduti.
Analoga soluzione dovrebbe realizzarsi per la trasmissione dei flussi di pagamento (Sr41-uniemensCig). Quelli non inviati dovranno essere trasmessi entro il 31 dicembre 2021, mentre i flussi respinti perché decaduti dovrebbero essere recuperati direttamente dall’istituto di previdenza.