Per effetto del Dl 146/2021, i provvedimenti di sospensione dell’attività adottati dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) e dei servizi ispettivi delle Asl determinano più severe e onerose conseguenze a carico dei datori di lavoro.
Una modifica riguarda l’individuazione delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che determinano il provvedimento di sospensione: alle 12 ipotesi contenute nell’allegato I al decreto legislativo 81/2008, si aggiunge la 12-bis consistente nella «mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto», con conseguente applicazione della relativa somma aggiuntiva di 3mila euro. Tale obbligo è sancito dall’articolo 250 del testo unico ed è sanzionato penalmente dall’articolo 262, comma 2.
Secondo il nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008, il lavoro irregolare si verifica non soltanto in caso di omessa «preventiva instaurazione del rapporto di lavoro» al centro per l’impiego, ma anche se si inquadrano i lavoratori come «autonomi occasionali» in assenza delle condizioni della normativa che li qualifica come tali.
Atteso che il provvedimento di sospensione, di cui viene data tempestiva comunicazione all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) e al ministero delle Infrastrutture, determina il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione, in sede di conversione in legge del decreto, tale divieto di contrattare è stato esteso nei confronti delle stazioni appaltanti (come definite dall’articolo 3 e seguenti del Dlgs 50/2016) che affidano un contratto di appalto pubblico che riguardi lavori, servizi e forniture.
L’effetto della sospensione dell’attività può comportare la sospensione della prestazione da parte dei dipendenti interessati dal provvedimento, salvo che possano essere occupati in altre mansioni. Se sospesi, il datore di lavoro deve comunque corrispondere loro la normale retribuzione e versare i relativi contributi assicurativi e previdenziali.
Infine viene introdotto il silenzio assenso nel caso di ricorso davanti al capo dell’Ispettorato interregionale del lavoro avverso il provvedimento di sospensione: quest’ultimo perde efficacia se non viene comunicata la decisione entro 30 giorni, senza ulteriore adempimento procedurale.