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Massimale contributivo, verifica sulle sanzioni

Pubblicato il 21 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le aziende che hanno applicato erroneamente il massimale contributivo ai propri dipendenti dovranno verificare l'origine dell'errore per capire il corretto regime sanzionatorio. Il messaggio Inps 4412/2021 ha recepito il nuovo orientamento in merito alle sanzioni applicabili in caso di tardivo versamento della contribuzione Ivs oltre il massimale contributivo.
Dallo scorso anno, moltissime aziende si sono ritrovate a dovere saldare ingenti somme, a titolo di contributi e sanzioni, per effetto di dichiarazioni errate, da parte dei propri dipendenti, sulla presenza o meno di contributi anteriormente al 1996. Uno dei problemi più diffusi si è rivelato l'assenza di uno specifico obbligo per i lavoratori di “aggiornare” le dichiarazioni fornite in fase di assunzione o nomina dirigenziale, nel caso di successivo accredito di contribuzione figurativa o di riscatto; se questi contributi erano relativi a periodi anteriori al 1996, dal mese successivo alla loro richiesta il massimale non avrebbe dovuto essere più applicato.
Così, il messaggio, cogliendo le oggettive difficoltà dei datori di lavoro, impossibilitati a verifiche dirette con Inps, ha disposto che, nel caso di disapplicazione del massimale per effetto di accrediti o riscatti, il regime sanzionatorio sarà attenuato dall'omissione contributiva (5,5% in ragione d'anno fino al 40% del valore dei contributi) al solo calcolo degli interessi legali.
Le indicazioni fornite non menzionano la necessità di presentare a Inps la dichiarazione originariamente raccolta e non più aggiornata, lasciando intendere che tale regime attenuato sarà applicato nel caso in cui l'accredito o il riscatto di contributi anteriori al 1996 sia intervenuto dopo l'assunzione. Particolare attenzione, nelle verifiche operate dai datori di lavoro, dovrà essere posta ai casi di assunzione e successivo passaggio, per cessione individuale di contratto od operazione straordinaria fra più soggetti societari, a un nuovo datore di lavoro. In queste ipotesi, pur mantenendosi intatto il rapporto di lavoro, andrà controllata l'applicazione del regime sanzionatorio ridotto ai soli interessi legali.
In merito alle sanzioni già ricevute per omissione contributiva (e in molti casi già saldate), i datori di lavoro richiederanno l'applicazione delle sanzioni ridotte tramite la sezione del portale telematico per aziende e consulenti. Il messaggio fa riferimento a più generiche «contestazioni» da parte dei datori di lavoro, che potrebbero essere indirizzate attraverso il cassetto bidirezionale, anche se si ritiene l'apposita sezione del portale per aziende e consulenti più idonea in quanto consente di selezionare la specifica causale richiamata nel messaggio 4412 di incertezza nella ricorrenza dell'obbligo contributivo.
Per le diffide non ancora inviate, che molte sedi stanno continuando a recapitare alle aziende, l'Inps ha disposto l'applicazione automatica delle sanzioni ridotte nel caso di accrediti o riscatti di periodi ante 1996 di soggetti destinatari del metodo contributivo puro successivi all'assunzione.