I lavoratori dipendenti possono presentare la domanda per fruire dei congedi parentali Covid-19 introdotti dal decreto legge 146/2021. Lo ha comunicato Inps con il messaggio 4564/2021 a integrazione delle istruzioni fornite con la circolare 189/2021. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata Inps dovranno attendere la pubblicazione di un ulteriore messaggio loro dedicato per poter inviare le domande.
La richiesta può essere inoltrata direttamente dagli interessati tramite il sito internet o il call center dell'Inps, oppure tramite i patronati. Sul sito occorre utilizzare la procedura delle “domande per prestazioni a sostegno del reddito-servizio maternità”, scegliendo “congedo parentale” o “congedo parentale su base oraria”.
Le domande possono essere riferite a tutto il periodo di fruibilità dei congedi e quindi dall'inizio dell'anno scolastico 2021-22 al 31 dicembre 2021 (nella circolare 189/2021 si dice dal 22 ottobre in poi). La richiesta va utilizzata anche per convertire periodi di congedo parentale o di prolungamento dello stesso fruiti tra l'inizio dell'anno scolastico e il 21 ottobre scorso. Invece, come indicato nella circolare 189/2021, a fronte della presentazione di una domanda di congedo Covid relativa al periodo 22 ottobre-31 dicembre, l'eventuale congedo parentale fruito nelle stesse date viene convertito automaticamente dall'Inps in congedo del Dl 146/2021, senza dover annullare la richiesta precedente.
Il congedo va a beneficio dei genitori conviventi con minori di 14 anni in quarantena o colpiti da Covid-19 oppure con attività didattica o educativa in presenza sospesa, nonché da genitori affidatari o collocatari. Se il figlio ha una disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), la fruizione avviene a prescindere dall'età di quest'ultimo e dalla convivenza e anche se viene chiuso il centro diurno assistenziale eventualmente ospitante il figlio.