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Stock option e bonus detassati per cassa ai dipendenti nel regime impatriati

Pubblicato il 23 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Stock option e bonus (de)tassati per cassa per i dipendenti impatriati che accedono ai benefici per il “radicamento” solo alla fine del primo quinquennio agevolato. Lo chiarisce la risposta a interpello 854 delle Entrate.
La società istante ha previsto un piano di azionariato e la corresponsione di bonus pluriennali per i dipendenti. A una certa data, la società attribuisce ad un dipendente il diritto ad acquistare o sottoscrivere proprie azioni ad un prezzo prefissato a decorrere da una data successiva. I bonus pluriennali costituiscono invece emolumenti corrisposti ai dipendenti e relativi a periodi d'imposta precedenti a quello di maturazione. La società, che ha alle proprie dipendenze lavoratori che beneficiano del regime fiscale impatriati (articolo 16 Dlgs 147/2015), chiedeva chiarimenti sulle modalità di applicazione delle agevolazioni in qualità di sostituto di imposta.
In caso di assegnazioni al personale dipendente di azioni, il reddito rilevante ai fini fiscali è determinato come differenza tra il «valore normale» delle azioni assegnate e l'importo corrisposto dal dipendente. Il periodo di imposta rilevante per la produzione del reddito è quello in cui viene esercitata l'opzione e ciò vale (naturalmente) anche in costanza del regime impatriati. Il principio di “cassa” si applica anche ai bonus pluriennali, quindi se gli stessi sono pagati nel secondo quinquennio si applicherà la detassazione spettante ratione temporis.
Il provvedimento 60353/2021 dell'Agenzia ha previsto che il pagamento del contributo per garantirsi l'ulteriore estensione quinquennale avvenga in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla conclusione del primo quinquennio agevolato. L'interpello 854 specifica ulteriormente che l'opzione può essere esercitata dal dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno successivo alla conclusione del primo lustro.