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Divieto licenziamenti Covid-19: chiarimenti su criteri di applicazione

Pubblicato il 23 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con circolare n. 196 del 23 dicembre 2021, l’INPS fornisce chiarimenti, indicando le categorie di datori di lavoro che potranno fruire della proroga delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo oltre la data del 30 giugno 2021, sospensioni già disposte dal decreto sostegni in ragione della contingenza legata alla pandemia da Covid 19.
Con particolare riferimento alla proroga di cui all’articolo 8 del c.d. decreto Sostegni convertito in L. 69/2021, l’Istituto chiarisce che solo per i datori di lavoro che possono presentare
  • domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga,
  • di assegno ordinario e
  • di cassa integrazione salariale operai agricoli con causale COVID-19,
è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
La proroga del divieto di licenziamento alla data del 31 ottobre 2021 si applica ai datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 8, comma 8 del decreto Sostegni.
Pertanto, come lo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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