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Lavoro occasionale, notifica dovuta solo dalle imprese

Pubblicato il 14 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La nota 29/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in via interpretativa, restringe il campo di applicabilità dell’obbligo di comunicazione preventiva, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali in vigore a decorrere dal 21 dicembre 2021 come stabilito dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021.
Viene infatti precisato che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, in quanto è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui si occupa l’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 (come modificato dal Dl 146/2021). Dal quadro della norma si poteva inizialmente pensare a una portata ancora più ampia.
Il profilo dei soggetti obbligati è quindi incentrato nel concetto civilistico di “impresa” (articolo 2195 del Codice civile), nonché di “impresa agricola” (articolo 2135). Pertanto i soggetti che non rivestono tale qualifica non sono interessati dall’obbligo di comunicazione. Sono certamente sottoposti all’obbligo tutti gli iscritti al registro delle imprese (imprese individuali, società di persone e/o di capitali, enti commerciali).
In tale quadro si ritiene debbano provvedere all’adempimento anche gli enti non commerciali – pubblici o privati - iscritti al Repertorio economico amministrativo (Rea), presso le Camere di commercio, in relazione allo svolgimento non prevalente di un’attività economica o agricola, oppure anche se non iscritti al Rea, che pongano in essere attività di carattere commerciale o agricolo in base alla qualificazione ricavabile dalle norme fiscali. Per questi ultimi, l’obbligo sussiste sia per i lavoratori autonomi occasionali impegnati in attività avente esclusiva rilevanza economica e commerciale (nonché agricola), sia in attività promiscua (cioè in parte afferente l’attività commerciale o agricola e in parte quella istituzionale).
La precisazione dell’Inl porta anche ad affermare che, insieme a soggetti privati e pubblici, non esercenti attività d’impresa, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo (articolo 2222 e 2229 del Codice civile), cioè i liberi professionisti che producono i redditi relativi e che impiegano lavoratori autonomi non abituali.
I rapporti sottoposti alla comunicazione sono quelli dei “lavoratori autonomi occasionali”, cioè con contratto d’opera (articolo 2222 del Codice civile) i cui compensi, dal punto di vista fiscale, trovano classificazione nell’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir. A parte gli incarichi per le fattispecie che sono state esplicitamente dichiarate escluse dall’adempimento nella nota (co.co.co, incarichi per prestazioni professionali, lavoro occasionale e rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale), si deve ritenere che la comunicazione debba essere unicamente riferita alle prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (primo periodo della lettera l), mentre non debbano essere oggetto di comunicazione le altre prestazioni del secondo periodo della medesima lettera l), cioè le obbligazioni generiche derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

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