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Azienda libera di escludere una sigla dalla trattativa

Pubblicato il 18 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il datore di lavoro può decidere liberamente come svolgere una trattativa sindacale, organizzando tavoli separati con le diverse rappresentanze dei lavoratori oppure svolgendo un incontro congiunto; può anche rifiutarsi di incontrare le organizzazioni che non hanno partecipato alle trattative precedenti. Ciascuna di queste opzioni rientra nella facoltà di scelta del datore di lavoro, e non integra una condotta antisindacale.
Questa la conclusione cui giunge il Tribunale di Padova con provvedimento del 30 dicembre, con il quale è stata rigettata una domanda di accertamento della condotta antisindacale proposta da un’organizzazione contro un datore di lavoro che l’aveva esclusa dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato.
La controversia è sorta quando un’azienda ha avviato le trattative per il rinnovo di un accordo collettivo aziendale sul premio di risultato, firmato da una sola organizzazione sindacale (Fim Cisl); tale azienda ha respinto le richieste di incontro formulate da un’altra organizzazione non firmataria di quell’accordo (la Fiom Cgil), per due motivi. Ha evidenziato l’impossibilità di svolgere una trattativa unitaria, alla presenza anche dell’altra organizzazione, in quanto c’era una situazione di conflitto tra di loro che portava Fim a rifiutare la trattativa congiunta. Ma ha messo in evidenza l’impossibilità di seguire anche la strada della trattativa da svolgersi su due tavoli separati, ritenendo tale modalità negoziale del tutto inappropriata rispetto alle dimensioni e alla realtà aziendale.
Il Tribunale di Padova, come anticipato, ha ritenuto legittimo questo rifiuto. Ha considerato legittima la scelta di rifiutare lo svolgimento di una trattativa unitaria, a fronte del chiaro e netto rifiuto da parte della Fim Cisl a trattative unitarie con la Fiom Cgil; tale rifiuto, secondo il Tribunale, non integra alcuna condotta antisindacale, non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali.
E ha ritenuto legittimo anche il rifiuto allo svolgimento di trattative separate, in quanto il datore di lavoro poteva – come in concreto ha scelto di fare – decidere di negoziare il rinnovo dell’accordo aziendale con il solo sindacato firmatario della precedente intesa.
Ciò in quanto, secondo la pronuncia, non esiste in capo al datore di lavoro alcun obbligo generale a trattare: il datore di lavoro può legittimamente scegliere con chi trattare, potendo in tal modo anche eventualmente escludere dalla trattativa alcuni sindacati, così come non esiste un obbligo a trattative separate.
Il Tribunale prende posizione anche sul requisito della “attualità” della condotta antisindacale, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
Sul punto, osserva la pronuncia che non è ammissibile una condanna in futuro, mente per il passato, una volta intervenuto il rinnovo del contratto aziendale, risulta venuto meno l’interesse dell’organizzazione sindacale ricorrente; di conseguenza, il giudice ritiene che l’azione sia anche carente di interesse, requisito essenziale per l’esperibilità del procedimento previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

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