Gli adempimenti connessi alle fatture ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia possono ancora essere gestiti in modalità "analogica". È stata, infatti, differita all'1.7.2022 (dall'1.1.2022), l'efficacia delle modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro", in virtù delle quali la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica. Resta inteso che, anche successivamente all'entrata in vigore delle nuove regole, sarà possibile effettuare l'integrazione "cartacea" della fattura, duplicando tuttavia, di fatto, l'adempimento.
In ambito "nazionale", è tuttora facoltativa l'integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute, relative ad acquisti soggetti al regime di inversione contabile interna, che può quindi ancora essere effettuata con annotazione dell'imposta sul documento cartaceo.
Tuttavia, in base a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate (FAQ 8.7.2021), il cessionario/committente che proceda secondo modalità tradizionali, non potrà "inserire manualmente l'annotazione del documento cartaceo integrativo" nei registri IVA precompilati. Chi desidera fruire dei documenti IVA precompilati, sarà, quindi, sostanzialmente obbligato ad operare l'integrazione mediante trasmissione al SdI di un file XML caratterizzato dal codice TD16.