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Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di contratto già rinegoziato - Errore della procedura web - Istanza in autotutela (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2022 n. 38)

Pubblicato il 19 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

In caso di nuova rinegoziazione del canone di un contratto di locazione già oggetto di riduzione, il locatore ha diritto al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. DL "Ristori").
Se la procedura web per la presentazione dell'istanza di ottenimento del contributo non riconosce la seconda diminuzione del canone (la quale rispetti i requisiti richiesti dalla norma), il contribuente ha diritto ad essere ammesso al beneficio, trasmettendo un'istanza in autotutela alla Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale:
  • via PEC, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento prot. n. 180139/2021 del 6.7.2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione e di una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell'errore;
  • in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, alla documentazione probatoria nonché alla suddetta nota contenente la specificazione dell'errore.

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Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).