L'art. 5-septies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) ha modificato l'art. 9 del DPR 633/72 limitando l'ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA, con riguardo al trasporto internazionale di beni, adeguando la normativa nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia Ue 29.6.2017 causa C-288/16.
Ai sensi dell'art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, costituiscono servizi internazionali, non imponibili ai fini IVA, i trasporti relativi a:
- beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea;
- beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile IVA ai sensi dell'art. 69 co. 1 del DPR 633/72.
L'art. 5-septies del DL 146/2021, introducendo il comma 3 dell'art. 9 in parola stabilisce che, nell'ambito delle prestazioni di cui al comma 1 n. 2, non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- o dal prestatore dei servizi di cui all'art. 9 comma 1 n. 4 del DPR 633/72.