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Collaborazioni occasionali sotto la lente degli ispettori

Pubblicato il 24 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La nota n. 29/2022 con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro ha dato il via alla comunicazione preventiva di utilizzo del lavoro autonomo occasionale sta generando diversi dubbi da parte dei committenti. Devono essere comunicati i rapporti riconducibili alla tipologia del lavoro autonomo di cui all’articolo 2222, cod. civ., fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir, ossia quelli svolti con carattere di saltuarietà e occasionalità. Non sono, quindi, oggetto del nuovo obbligo le prestazioni esercitate abitualmente che esulano da questo campo. Sono escluse le altre fattispecie di lavoro autonomo, come le collaborazioni coordinate e continuative; i rapporti riguardanti le professioni intellettuali in base agli articoli 2229 e ss., cod. civ.; le prestazioni occasionali rese con l’attivazione del c.d. libretto di famiglia ovvero del «PrestO»; i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali. Anche il lavoro intermittente è estraneo al nuovo adempimento poiché già soggetto allo specifico regime di segnalazione preventiva, così come tutti gli altri rapporti di lavoro di natura subordinata. L’Inl ha precisato che il nuovo adempimento è circoscritto ai committenti che rivestono la qualifica di imprenditori, inclusi quelli agricoli. L’obbligo di inviare la comunicazione preventiva dell’uso delle prestazioni autonome occasionali può offrire un valido spunto per una riflessione più ampia sul corretto utilizzo di questa formula contrattuale, da parte dei soggetti che se ne avvalgono. 
Le sanzioni per i committenti che omettono la comunicazione del lavoro autonomo occasionale sono pesanti. Il D.L. 146/2021 ha previsto che in caso di violazione dell’obbligo, si applichi la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si potrà applicare la procedura di diffida prevista dall’articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

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