Il Decreto Sostegni-ter approvato dal CdM del 21 gennaio introduce una rilevante norma di modifica degli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio), in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, in luogo delle detrazioni fiscali e di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, escludendo la facoltà per il soggetto che ha già acquistato il credito di cederlo ulteriormente. Il Governo ha, di fatto, voluto inibire tutte le cessioni dei crediti successive alla prima. La nuova normativa prevede inoltre che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 siano stati già oggetto di (i) sconto in fattura e successiva cessione, oppure (ii) di cessione da parte dell’originario beneficiario della detrazione, possano costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari. A corollario di queste regole, il nuovo decreto prevede la nullità civilistica dei contratti conclusi in violazione delle disposizioni ora analizzate. La forte limitazione alla circolazione dei crediti introdotta si richiama ad alcuni comportamenti anomali antiriciclaggio già segnati dall’Uif (l’Unità di informazione finanziaria, istituita presso la Banca d’Italia) e non mancherà di riverberare effetti sull’eventuale contestazione del concorso in frode.