Trattamento Iva delle attività statutarie degli Enti del Terzo settore (Ets) con percorso a ostacoli. Con l’avvio del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) diventa necessario chiarire l’applicabilità dei diversi regimi. Gli Ets, infatti, possono rendersi beneficiari di misure di vantaggio o forme di esenzione a seconda della qualifica fiscale (ente commerciale o non commerciale del terzo settore) o civilistica (impresa sociale o altro Ente del Terzo settore). Una questione riguarda le coop sociali per le quali la qualifica di impresa sociale di diritto non fa scattare un cambiamento nel loro regime Iva. Resta ferma, l’applicazione dell’aliquota del 5% in caso di svolgimento di prestazioni sanitarie, sociosanitarie, di assistenza domiciliare, educative e didattiche in genere rese nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, n. 27 ter), D.P.R. 633/1972 (anziani inabili). Un trattamento questo che si potrebbe estendere alle imprese sociali per le quali non è prevista una specifica aliquota agevolata ma che dovrà essere valutata attentamente in termini di convenienza, specie per quegli enti che svolgono esclusivamente attività esenti e non possono detrarre l’Iva sui loro acquisti.