I regimi agevolativi dei super e iper ammortamenti prevedono che a fronte degli investimenti in talune categorie di beni il costo di acquisizione degli stessi è incrementato, ai fini fiscali, di una certa percentuale, che va dal 30 al 150% a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento e dell'agevolazione applicabile. Come chiarito con le circolari n. 12/E/2016 e n. 4/E/2017, l'agevolazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e quindi non è influenzata dal piano di ammortamento contabile adottato dall'impresa. L’Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco 2022, ha precisato che la sospensione degli ammortamenti della quale l'impresa abbia eventualmente fruito in base ai commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60, D.L. 104/2020, non determina alcun rinvio delle quote di super o iper ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza. Tale interpretazione trova applicazione a prescindere dal fatto che gli ammortamenti sospesi siano stati fiscalmente dedotti o meno.