Entro il 21 febbraio i datori di lavoro dovranno comunicare all'Inps gli importi di benefit e stock option erogati nel 2021 ai dipendenti cessati nel corso dell'anno, per i quali l'istituto dovrà effettuare le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno.
A ricordarlo è il messaggio 401/2022 del 26 gennaio , tramite il quale l'Inps precisa che l’adempimento deve essere effettuato unicamente in modalità telematica utilizzando la specifica applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul sito istituzionale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" - "Servizi" - "Servizi per le aziende e consulenti".
Come illustrato dal messaggio, tale comunicazione è funzionale a consentire all'Inps di disporre di tutte le informazioni necessarie per poter effettuare, sui trattamenti pensionistici in corso, il conguaglio fiscale delle erogazioni in natura entro il termine ultimo del 28 febbraio. Infatti, nelle dinamiche ordinarie della tassazione dei redditi di lavoro dipendente può avvenire che un "valore" concesso da un datore di lavoro a un dipendente cessato possa essere ripreso a tassazione in occasione del conguaglio fiscale di fine anno dall'ultimo sostituto d'imposta. Proprio in tale caso, laddove l'Inps sia l'ultimo sostituto d'imposta (ad esempio perché eroga la pensione) è necessario che il vecchio datore di lavoro, per evitare al percipiente la presentazione della dichiarazione reddituale, comunichi all'istituto gli importi concessi a titolo di fringe benefit e/o stock option.
I benefit messi in gioco sono i compensi in natura, ma anche i prestiti a tasso agevolato, l'auto in uso promiscuo, le polizze assicurative extra professionali: valori che restano esclusi dal reddito se, nel periodo d'imposta, di valore complessivo non superiore a euro 258,23. Limite quest'ultimo che, come correttamente riepilogato dall'Inps, per gli anni 2020 e 2021 è stato elevato a euro 516,46 dalle norme emergenziali e per il quale sarebbe quanto mai opportuna una rideterminazione strutturale.
Per quanto concerne le stock option, invece, l'obbligo di comunicare il relativo valore imponibile fiscale all'Inps potrebbe riguardare il caso in cui le opzioni siano state esercitate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma entro il 31 dicembre 2021, quando cioè, in mancanza di retribuzione, l'obbligo del conguaglio fiscale si riversa sui trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto stesso.
In conclusione, l'Inps evidenzia che il mancato rispetto del termine del 21 febbraio determinerà l'impossibilità di effettuare il conguaglio esponendo il contribuente alla presentazione della dichiarazione reddituale.