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Niente notifica preventiva se l’attività occasionale è di natura intellettuale

Pubblicato il 28 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con le Faq contenute nella nota 109/2022 , l’Ispettorato nazionale del lavoro, in condivisione con il ministero del Lavoro, fornisce chiarimenti sui profili oggettivi e soggettivi relativi all’applicabilità dell’obbligo di comunicazione preventiva, mediante sms o posta elettronica, dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in vigore dal 21 dicembre 2021 come stabilito dall’articolo 13 del Decreto Fisco-Lavoro (Dl. 146/2021).
Confermato che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Quindi sono esonerati dall’obbligo, ad esempio, gli enti non commerciali e del Terzo settore, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) e le fondazioni Its, che svolgono esclusivamente attività non commerciale. Tuttavia le comunicazioni sono dovute per i lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’eventuale attività imprenditoriale, svolta anche se in via marginale. Questo principio si applica però solo a Enc ed Ets privati: infatti per gli enti pubblici (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001), purché non economici, le comunicazioni non sono dovute a prescindere dall’impiego dei lavoratori occasionali in attività d’impresa svolta in via non prevalente. Ugualmente sono esonerati gli studi professionali che non sono organizzati in forma d’impresa.
Dal punto di vista oggettivo il riferimento ai rapporti individuati dall’articolo 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Dpr 917/1986 è stringente. Infatti, nei casi in cui si tratti di attività autonome classificabili diversamente, ad esempio le collaborazioni per le aziende di vendita diretta a domicilio, le prestazioni dei procacciatori di affari occasionali, le prestazioni a favore di Asd e Ssd, in quanto classificabili in altre disposizioni contenute nelle attività produttive di altri redditi dell’articolo 67 del Tuir, le comunicazioni non sono previste.
Le Faq arrivano anche a operare una ulteriore distinzione: si deve entrare nel merito della natura intellettuale o meno della prestazione richiesta. Se la prestazione ha natura prettamente intellettuale, come nel caso dei correttori di bozze, dei progettisti grafici, dei lettori di opere in festival o in libreria, dei relatori in convegni e conferenze, dei docenti e dei redattori di articoli e testi le comunicazioni non sono dovute. Inoltre non sono previste comunicazioni per i lavoratori dello spettacolo che applicano regole specifiche con l’articolo 6 del Cps 708/1947.
A parte il caso degli esoneri soggettivi o di quelli oggettivi ricavabili dalle indicazioni di cui sopra, la modalità di erogazione a distanza della prestazione, ad esempio nel caso di una prestazione resa da remoto, non costituisce causa di esonero dall’obbligo.

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