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Tre percorsi possibili per le imprese nel passaggio al nuovo patent box

Pubblicato il 31 gennaio 2022 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La versione definitiva del nuovo patent box si applicherà solo a partire dal periodo d’imposta 2021, tuttavia ci sono diversi aspetti per i quali rimangono in vita le norme precedenti, oppure per i quali si applicano norme di carattere transitorio, contenute nell’art. 6 del Dl 146/2021. Di seguito si espongono le tre situazioni che si possono presentare alla data di entrata in vigore della nuova norma:
  1. imprese che hanno già concluso un ruling o che hanno optato per il regime semplificato e hanno quindi comunicato il possesso della documentazione con cui è stato calcolato il patent box a loro spettante: in questi casi, le imprese continueranno a godere degli effetti del vecchio regime, fino alla conclusione del quinquennio di opzione (ad esempio per le opzioni (o rinnovi) presentati per il 2020, il vecchio regime verrà applicato fino al 2024);
  2. imprese che hanno presentato istanza di ruling, ma la procedura non si è conclusa, oppure società che hanno optato per il regime semplificato e quindi hanno comunicato il possesso della documentazione: ai sensi del comma 10 dell’articolo 6 del Dl 146/21, in questi casi le imprese possono scegliere di aderire al nuovo regime agevolativo previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.  In caso di richiesta di ruling, non avendo ancora sottoscritto un accordo, occorre comunicare la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della vecchia opzione nel caso in cui si abbia optato per il regime semplificato. 
  3. imprese che non hanno mai adottato il patent box e che possono “rimettersi in gioco” grazie a quanto disposto dal comma 10-bis dell’art. 6 del DL 146/21 (c.d. “recapture dei costi”): le imprese possono fruire della maggiorazione del 110% delle spese sostenute a partire dall’ottavo periodo di imposta antecedente a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Poiché la nuova norma si applica a partire dal 2021, potrebbero quindi essere recuperati i costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli anni precedenti, a partire dal 2013, a fronte di immobilizzazioni immateriali in corso (ad esempio, i brevetti) che nell’anno 2021 hanno ottenuto un titolo di privativa industriale. 
Dal punto di vista pratico occorre attendere i dettagli operativi che verranno determinati dai provvedimenti di attuazione del direttore dell’agenzia delle Entrate.

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