Con Risposta ad Interpello 3 febbraio 2022, n. 66, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deduzione fiscale delle quote di ammortamento e di maxi-ammortamento per i soggetti che si sono avvalsi della possibilità di sospendere l'ammortamento nel 2020 (art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020).
Nel caso di specie, l'agenzia ha confermato la mera facoltà e non l'obbligo per il contribuente di dedurre le quote di ammortamento sospese, anche in assenza dell'imputazione a conto economico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 e dell'art. 102 TUIR.
Inoltre, per quanto riguarda la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato in applicazione del maxi-ammortamento, l'agenzia ha chiarito la natura extracontabile delle suddette deduzioni che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili.
Di conseguenza, la sospensione degli ammortamenti civilistici ai sensi dell'art. 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, non determina alcun rinvio delle quote di maxi-ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza.