La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3770/2022, ha stabilito che il divieto di produzione in sede giudiziale della documentazione richiesta in fase di controllo dall’ufficio si applica solo in presenza di comportamento doloso da parte del contribuente. In caso di obiettivo impedimento a fornire la documentazione richiesta, il soggetto passivo può allegarla, al più tardi, in sede di proposizione del ricorso, dimostrando le ragioni a ciò ostative. Il tardivo deposito di tali atti può peraltro essere eccepito anche d’ufficio dal giudice, trattandosi della violazione di un termine post a tutela di diritti indisponibili. Il credito Iva, inoltre, deve essere riconosciuto anche in caso di omessa dichiarazione, in presenza dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge.