L’Iva relativa al credito vantato nei confronti di un soggetto fallito può essere recuperata anche se non ci si insinua al passivo fallimentare. La detrazione può avvenire nell’anno d’apertura della procedura o in quello della sua chiusura. In caso di mancata emissione della nota di credito, ma solo a determinate condizioni, i rimedi estremi sono la presentazione di una dichiarazione integrativa o la richiesta di rimborso. L’articolo 26, D.P.R. 633/1972, così come modificato dall’articolo 18, D.L. 73/2021 (Sostegni-bis), consente l’emissione della nota di credito nei confronti dei debitori assoggettati a procedura concorsuale a partire dalla data di apertura della stessa. Nel caso del fallimento, il dies a quo per l’emissione del documento (e il recupero dell’imposta) è la data della relativa sentenza dichiarativa.