Notizia

Consultazione sindacale dopo la domanda al FIS

Pubblicato il 17 febbraio 2022 DDP PARTNERS


Per le domande presentate fino al 31 marzo, la cassa integrazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta anche senza la preventiva informazione sindacale. 

La circolare n. 3/2022 introduce una modalità semplificata di gestione delle istanze fino alla fine dello stato emergenziale; tuttavia, sembrerebbe solo con riferimento alle aziende che per la prima volta accedono al FIS.

Fino al 31 marzo, l’istanza potrà essere presentata all’istituto di previdenza anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione sindacale. Tuttavia, anche in considerazione dell’obbligo di legge in tal senso, la circolare spiega che l’informativa non è totalmente abbuonata.

La circolare, sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l’accesso all’ammortizzatore sociale è intervenuta anche sulle richieste di pagamento diretto. Al riguardo è stato precisato che le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria della singola azienda, che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Il Ministero non riconosce le medesime semplificazioni nel caso di richiesta d’intervento della CIGO e dei Fondi di solidarietà bilaterali (FSB).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).