L’articolo 3, comma 1-ter, inserito in conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021) introduce il 31 dicembre 2021 come nuova data di riferimento della disposizione del D.L. 23/2020 che aveva sospeso le norme su ricapitalizzazione e cause di scioglimento in presenza di perdite superiori a 1/3 del capitale nel bilancio dell’esercizio 2020. In pratica, per l’esercizio 2020 sono state disapplicate le norme riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a 1/3, l’obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei minimi legali e infine le cause di scioglimento in presenza di perdite qualificate. La perdita, conclude la disposizione, dovrà rientrare al di sotto del terzo del capitale entro il quinto esercizio successivo. Anche nella chiusura del bilancio 2021, pertanto, qualora la perdita di oltre un terzo sia tale da portare il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori dovranno convocare l’assemblea e l’assemblea potrà avvalersi (in alternativa alla ricostituzione del capitale) del rinvio fino alla approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 (quinto esercizio successivo). L’assemblea che approva il bilancio 2026 delibererà di conseguenza.