La Legge di conversione del D.L. 228/2021, permette di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2021 senza limitazioni, superando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 che concedeva questa facoltà solo alle società che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo. Anche nei bilanci 2021 la sospensione degli ammortamenti (parziale o totale) va motivata in nota integrativa: le imprese dovranno motivare le loro scelte e gli impatti sui bilanci. Anche le quote di ammortamento sospese nel 2021 sono condizionate alla costituzione di una riserva indisponibile per un importo pari agli ammortamenti non stanziati in bilancio. Si tratta di un vincolo prettamente contabile che non impatta sulla natura fiscale della riserva che non può essere distribuita ai soci, né utilizzata per qualunque altro scopo (ad esempio, la copertura delle perdite o l’aumento gratuito del capitale sociale). La sospensione degli ammortamenti impatta solo a livello contabile. La norma, infatti, stabilisce che è ammessa la deduzione della quota di ammortamento sospesa ai fini civilistici, nei limiti previsti dalla disciplina Ires e Irap, indipendentemente dalla sua imputazione a conto economico. In sostanza viene applicato il principio previsto dall’articolo 109, comma 4 lettera b), Tuir ovvero la possibilità dedurre fiscalmente componenti negativi non imputati a conto economico per disposizione di legge. Verrà così a crearsi un doppio binario civilistico e fiscale.