La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6493 del 28 febbraio 2022, ha stabilito che il lavoratore che presta servizio in maniera discontinua ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.
In particolare, il pregiudizio sofferto dal dipendente è soggetto ad onere probatorio agevolato, che ne consente la dimostrazione anche a mezzo di sole presunzioni ed è normalmente correlato alla perdita di altre occasioni di impiego stabile, non alla mancata conversione del rapporto.