La CTP di Aosta, con la sentenza n. 12/2022, ha affermato che le spese di ricerca e sviluppo che consentivano di beneficiare del credito di imposta non devono riguardare un’innovazione per l’intera umanità, essendo sufficiente anche un ritrovato di avanguardia rispetto a tecnologie già note o già introdotte nel settore di appartenenza.