La possibilità di sostituire la cassa Covid con la Cigo, introdotta dal messaggio Inps n. 1060/2022 a favore delle aziende tessili e del pellame, non è aperta indistintamente a tutti i datori di lavoro operanti nei settori interessati. Per avvalersene, infatti, occorre sottostare a diverse condizioni.
In primo luogo, le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili non devono aver fatto ricorso a nemmeno una delle iniziali 17 settimane previste dal decreto Sostegni-bis.
In secondo luogo, tali aziende devono aver ricevuto un rifiuto da Inps ad una domanda di cassa Covid presentata entro il 9 dicembre 2021. Aver individuato la cassa integrazione ordinaria quale strumento sostitutivo, rimanda inevitabilmente alle condizioni poste dal D.Lgs. n. 148/2015. Sul punto l’Istituto ha chiarito che, in relazione alla collocazione temporale dei casi in commento, si applica la disciplina vigente prima della riforma apportata dalla Legge di Bilancio 2022 e dal D.L. 4/2022 che, per alcuni aspetti, è anche più stringente.