Il 26 marzo sono scaduti definitivamente i termini di accertamento per l’anno d’imposta 2015. Il periodo d’imposta 2015, quando la dichiarazione è stata presentata, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020. Tuttavia, per effetto della contestata previsione dell’articolo 157, D.L. 34/2020, l’atto impositivo riguardante il 2015 andava emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato fino allo scorso 28 febbraio 2022. Rimane quindi, a oggi, la “finestra” per la dichiarazione omessa relativa al 2015, per la quale la decadenza originaria sarebbe stata quella del 31 dicembre 2021. Il condizionale si deve al fatto che l’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 ha stabilito che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi (anche) alle attività di accertamento da parte degli uffici. Per le annualità dal 2016 in poi occorre invece rilevare che i termini decadenziali risultano quelli del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (non vi è più alcun raddoppio per fattispecie penalmente rilevanti).