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Nuove disposizioni in materia di tirocini: prime indicazioni dall’INL

Pubblicato il 22 marzo 2022 Il Sole 24 Ore;

L’INL, con nota n. 530 del 21 marzo 2022, ha offerto chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di tirocini di cui alla L. n. 234/2021, alcune delle quali immediatamente operative.
Sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari (da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022), restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
La Legge di Bilancio ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore:
  1. indennità di partecipazione: è obbligatorio riconoscere una congrua indennità. La sanzione per mancata corresponsione dell’indennità comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, che troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle vigenti leggi;
  2. ricorso fraudolento al tirocinio: al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà, a oggi, fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alla circolare INL n. 8/2018. La violazione delle disposizioni comporterà l’applicazione a carico del soggetto ospitante della pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex articolo 20, L. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Tuttavia, resta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale: sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso;
  3. comunicazioni al Centro per l’impiego: l’obbligo di comunicazione dei tirocini riguarda unicamente i tirocini extracurriculari;
  4. obblighi di sicurezza: il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81”, applicando ai tirocinanti le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.

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