L’Inps, con messaggio n. 1282/2022 del 21 marzo 2022, ha chiarito che, a seguito degli approfondimenti intervenuti con il Ministero del Lavoro, il massimale unico per le integrazioni salariali, introdotto dalla recente riforma degli ammortizzatori sociali, si può applicare anche per gli eventi iniziati nel 2021 ma protrattisi nel 2022, anche se limitatamente ai periodi che si collocano da gennaio in poi.
Con la Circ. n. 18/2022, l’Istituto aveva dato indicazioni in senso contrario, precisando che le norme di cui alla Legge di Bilancio per il 2022 trovassero applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.