L’Inps, con Circolare n. 43 del 22 marzo 2022, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’esonero contributivo in misura pari allo 0,80% dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, previsto dall’art. 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
L’esonero, spettante dal 01/01/2022 al 31/12/2022, spetta a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore, parametrata su base mensile per 13 mensilità) non ecceda l’importo di € 2.692,00.
Qualora la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, fermo restando che l’imponibile previdenziale mensile al netto del rateo di XIII sia minore o uguale ad € 2.692,00, l’esonero sul rateo di mensilità aggiuntiva potrà essere applicato qualora l’importo del rateo non superi € 224,00.
Le operazioni di recupero degli arretrati potranno essere effettuate esclusivamente nei flussi di competenza di marzo aprile e maggio 2022.