Notizia

Crisi in Ucraina: misure di contrasto agli effetti economici

Pubblicato il 23 marzo 2022 Il Sole 24 Ore;

Il D.L. 21 del 21 marzo 2022 introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina; in particolare è previsto:
  • un bonus carburante . L’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai propri lavoratori dipendenti, nel limite di € 200,00 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito;
  • un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 (riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022) per i datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico;
  • un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022 per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato I al Decreto, che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni (nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022);
  • l’esenzione dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2, D.Lgs. 148/2015 per i datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato A al Decreto, che, a decorrere dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del Decreto) e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 148/2015; 
  • l’estensione dell’esonero contributivo previsto per l’acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi, proveniente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, ai lavoratori licenziati dalle medesime per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...