Il 2022 è l’ultimo anno in cui le persone fisiche residenti in Italia titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa si applica indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere (articolo 1, commi 999 e ss., L. 205/2017). Il comma 1006, L. 205/2017, tuttavia, reca un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26 maggio 2017». Di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste dal D.M. in questione. Naturalmente la scelta è condizionata da numerosi altri fattori, spesso prevalenti, come l’equilibrio patrimoniale e finanziario della società, l’effetto di anticipazione dell’imposta e l’impatto che la distribuzione può avere sulla base di calcolo dell’aiuto alla crescita economica (Ace). Circostanze che possono far propendere per non deliberare la distribuzione.