L’agevolazione buoni carburante di cui all’articolo 2, D.L. 21/2022 è già efficace e utilizzabile dalle aziende del settore privato. La Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa che per il 2022 il valore dei buoni benzina offerti gratis ai dipendenti non concorre, per l’ammontare di 200 euro a persona - ulteriori rispetto alla soglia ora prevista - alla formazione del reddito, in base all’articolo 51, comma 3, Tuir. Viene, cioè, confermata la cumulabilità tra il nuovo bonus di 200 euro in buoni benzina e la franchigia generale di non imponibilità di beni ceduti e servizi prestati a titolo gratuito per un valore non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta, di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir. È dunque opportuno che detti valori siano indicati separatamente in busta paga, utilizzando apposite voci. L’esenzione fino a 258,23 euro, infatti, non opera per i dipendenti già beneficiari di altri benefit – sia quelli da determinarsi in base al valore normale, sia quelli da quantificarsi secondo i criteri convenzionali di cui all’articolo 51, comma 4, Tuir – se il relativo valore supera già la soglia stessa di 258,23 euro.