Nel D.L. 24/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo, a differenza della bozza del provvedimento non compare, all’articolo 10, comma 2, la proroga fino al 30 giugno del diritto a svolgere di norma la prestazione in modalità di lavoro agile in favore dei lavoratori fragili riconosciuti come tali in base alla nuova definizione contenuta nel D.M. del 4 febbraio 2022. La previsione non prorogata, che a oggi risulta applicabile solo fino al 31 marzo prossimo è l’articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020, che stabilisce il diritto allo smart working dei lavoratori fragili anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.