L’Inps, con messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022, ha comunicato che l’articolo 4, D.L. 103/2021, ha prorogato per l’anno 2022 le disposizioni di cui all’articolo 43-bis, D.L. 109/2018, che ha previsto, per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44, D.L. 109/2018, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, L. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento). L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell’articolo 44, D.L. 109/2018 (o in sede di integrazione della stessa domanda). Il relativo D.M. di autorizzazione indicherà l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al Tfr e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza. Le aziende interessate, in possesso del D.M. di autorizzazione, per accedere agli sgravi dovranno presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. Il messaggio illustra anche le modalità operative per l’inoltro della domanda, rimandando in parte al messaggio Inps n. 3920/2020.