Notizia

Società in Cigs sottoposte a procedura fallimentare: esonero Tfr e ticket licenziamento

Pubblicato il 30 marzo 2022 Il Sole 24 Ore;

L’Inps, con messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022, ha comunicato che l’articolo 4, D.L. 103/2021, ha prorogato per l’anno 2022 le disposizioni di cui all’articolo 43-bis, D.L. 109/2018, che ha previsto, per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44, D.L. 109/2018, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, L. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento). L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell’articolo 44, D.L. 109/2018 (o in sede di integrazione della stessa domanda). Il relativo D.M. di autorizzazione indicherà l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al Tfr e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza. Le aziende interessate, in possesso del D.M. di autorizzazione, per accedere agli sgravi dovranno presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. Il messaggio illustra anche le modalità operative per l’inoltro della domanda, rimandando in parte al messaggio Inps n. 3920/2020.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 11 luglio 2025
Mod. IRAP 2025

Proroga Soggetti ISAVersamento IRAP (saldo 2024 e primo acconto 2025) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con eser...

Scadenza del 16 luglio 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 luglio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 luglio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).