La CTP di Milano, con la sentenza n. 81/V/2022, ha statuito che non costituisce abuso di diritto, nell’ambito della disciplina Ace (articolo 1, D.L. 201/2011), l’erogazione di un finanziamento alla propria controllante indiretta in luogo della distribuzione di dividendi, che secondo l’ufficio rappresenterebbe l’operazione “sostanziale” sottostante a quella formalmente conclusa.