L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 16/E ha chiarito che ai fini della loro regolarità, i registri tenuti informaticamente non devono essere stampati, o conservati, sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Entro tale scadenza, tuttavia, o anticipatamente se è in corso un'attività ispettiva e si riceva una richiesta da parte degli organi di controllo, i contribuenti devono inviarli in un sistema di conservazione a norma o materializzarli su carta se non si intende continuare a mantenerli in formato elettronico.