L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 161/E/2022, ha chiarito che in caso di rimborso di quote di fondi comuni d’investimento, la parte di rimborso che eccede il costo fiscale della quota si considera reddito di capitale soggetto alla ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies, comma 3, D.P.R. 600/1973. Il costo fiscale della quota è pari al costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto ovvero, per le quote acquistate prima del 30 giugno 2011 (data in cui i fondi comuni hanno cessato di essere soggetti d’imposta), al Nav (net asset value) a tale data. Costituisce reddito di capitale anche l’eventuale parte di eccedenza derivante dal fatto che il costo d’acquisto o il Nav al 30 giugno 2011 sia inferiore alla quota di capitale compresa nell’ammontare rimborsato. In mancanza di fondi, la Sgr è tenuta a richiede-re la provvista ai partecipanti.